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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. 270

Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.

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Testo in vigore dal: 20-6-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255;
  Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, intervenuti
il   30  luglio  1980  tra  il  Governo  ed  i  rappresentanti  della
Federazione  unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e C.I.S.A.P.U.N.I.
e   successivamente   sottoscritti  anche  dai  rappresentanti  della
CONFSAL-SNALS, della CISAS e della CISAF-FISAFI;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con effetto dal 10 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali
previsti  dall'art.  24  della  legge  11 luglio 1980, n. 312, per le
categorie  di  personale  di cui al titolo III, capo II, della stessa
legge, sono sostituiti come segue:

prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.196.000
prima qualifica dopo 6 mesi. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000
seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.700.000
terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.150.000
quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.400.000
quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.816.000
sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.320.000
settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000
ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.940.000

  Al  compimento  di  ogni  biennio  di  servizio  senza demerito nel
livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con
un  aumento  costante  dell'8  per  cento dello stipendio iniziale di
livello per i primi 16 anni.
  Dopo   il   conseguimento   dell'ultima  classe  di  stipendio,  la
progressione  economica e' costituita da aumenti periodici in ragione
del  2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per
ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.
  Per  la  prima  qualifica  le  classi  biennali  si calcolano su L.
2.400.000,  escludendo  i  primi  sei  mesi dal periodo utile ai fini
delle classi stesse.
  Ai  fini  dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la
nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti,
si  conferiscono  aumenti  periodici convenzionali del 2,50 per cento
sulla  classe  stipendiale  di  appartenenza,  riassorbibili  con  la
successiva progressione economica.