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REGIO DECRETO 12 maggio 1881, n. 226

Che provvede al riordinamento del personale di pubblica sicurezza. (081U0226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-6-1881 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 25 marzo 1880, n. 5373 (Serie 2ª) che riordinò il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;
Ritenuta la necessità d'introdurvi alcune nuove disposizioni in seguito all'attuazione del ruolo organico dello stesso personale, stabilito col successivo R. decreto 25 dicembre 1880, n, 5827 (Serie 2ª), allo scopo di migliorarne il servizio e renderne più efficace la sistemazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gl'impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza sono distinti in due categorie:

Appartengono alla prima i questori, gl'ispettori e i viceispettori.

Appartengono alla seconda i delegati.