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DECRETO-LEGGE 8 maggio 1981, n. 186

Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 luglio 1981, n. 349 (in G.U. 09/07/1981, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1981)
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Testo in vigore dal: 10-7-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' e l'urgenza di procedere alla
integrazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica
30  marzo  1957,  n.  361,  che  reca  norme  sullo svolgimento delle
elezioni  alla Camera dei deputati, al fine di consentire, anche dopo
la  smilitarizzazione  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
prevista  dalla  legge  1  aprile  1981, n. 121, agli appartenenti al
disciolto  Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza di esprimere il
proprio voto nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 maggio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((All'articolo  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo  1957,  n.  361,  nel  primo  comma,  dopo  le  parole:  "corpi
organizzati  militarmente per il servizio dello Stato", sono aggiunte
le  seguenti:  "nonche'  gli appartenenti alla polizia di Stato"; nel
terzo  comma,  le  parole:  "ai  militari",  sono  sostituite  con le
seguenti:  "ad  essi"; nel quarto comma, le parole: "L'iscrizione dei
militari", sono sostituite con le seguenti: "La loro iscrizione"))