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DECRETO-LEGGE 30 aprile 1981, n. 169

Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 332 (in G.U. 30/06/1981, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1982)
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Testo in vigore dal: 27-1-1982
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di provvedere alla attuazione
della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, in materia di trasferimento
delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'effettivo  esercizio  da  parte  delle  unita' sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
delle  funzioni  trasferite  dalla  legge  23  dicembre 1978, n. 833,
attualmente    svolte   dall'Ente   prevenzione   infortuni   (ENPI),
dall'Associazione  nazionale  controllo  combustione  (ANCC)  e dagli
organi  centrali  e  periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale, opera a partire dal 1 luglio 1981. ((2))
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1981, N. 332.
  Fino  al  30  giugno  1981  sono  prorogati i poteri dei commissari
liquidatori  dell'ENPI  e  dell'ANCC,  ferme  restando  le forme e le
modalita'  di  finanziamento  dell'ulteriore  attivita'  da  svolgere
nonche'  le  funzioni  di  competenza statale di cui all'art. 6 della
legge  23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo
energetico  negli  edifici  civili  e  di  controllo  termico ai fini
dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.
  In  ogni  caso,  qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano
stati  attuati  gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto
del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale
dell'ANCC  e dell'ENPI nonche' il personale tecnico e sanitario delle
sezioni  mediche  e  chimiche  nonche'  quello  addetto ai servizi di
protezione  antinfortunistica  degli ispettorati del lavoro che abbia
presentato  domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  e'  comandato, a decorrere dal 1 luglio 1981 e senza
pregiudizio  per  gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,
ad   una   delle   unita'   sanitarie   locali  operanti  nell'ambito
territoriale  di  competenza  dell'Ufficio  presso  il  quale  presta
servizio,  ovvero  se  in  servizio presso gli uffici delle direzioni
generali  e  di  Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi
del  secondo  comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   per   essere   assegnato  all'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro (ISPEL) all'atto della sua
costituzione,  nonche',  in  via temporanea, alle amministrazioni che
dovranno assicurare le attivita' di cui al comma precedente.
  I  commissari  liquidatori  dell'ENPI  e  dell'ANCC provvedono agli
adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31
dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della
legge  23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi
di  personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da
trasferire,  ponendo  i  relativi  oneri  a  carico della gestione di
liquidazione.
  Ove  alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi
gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli
adempimenti  stessi  sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione
presso  il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  22 gennaio 1982, n. 10 convertito dalla L. 23 marzo 1982,
n.  97  ha  disposto  (con  l'art. 1) che "Il termine per l'effettivo
esercizio  da  parte  delle  unita'  sanitarie locali e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni
trasferite  dalla  legge  23  dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente
nazionale  prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale
per  il  controllo  combustione  (ANCC)  e  dagli  organi  centrali e
periferici  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di
cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n.
169,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n.
332,  nonche'  il  termine  per  il comando del personale alle unita'
sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
al  terzo  comma  dello  stesso  articolo 1, sono fissati al 1 luglio
1982".