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LEGGE 7 aprile 1881, n. 133

Che provvede per l'abolizione del corso forzoso (081U0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1881 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Consorzio degli Istituti di emissione istituito dalla legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), sarà sciolto col 30 giugno
1881.

A partire dal 1° luglio 1881 i biglietti consorziali che si troveranno in circolazione costituiranno un debito diretto dello Stato.

Cesserà, dalla stessa data, l'assegnazione annua sul bilancio dello Stato a favore del Consorzio, e sarà ritirata la rendita dello Stato data dal Governo a garanzia dei biglietti consorziali in virtù delle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (Serie 2ª), e 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª).