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LEGGE 30 marzo 1981, n. 122

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1977, n. 907, concernente il conferimento del distintivo di onore di "Volontario della Libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la Resistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  26-4-1981 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Libertà", di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, è prorogato al 30 giugno 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1981

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: SARTI