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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 35

Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 aprile 1981, n. 162 (in G.U. 30/04/1981, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1981)
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Testo in vigore dal:  2-3-1981 al: 1-5-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1 gennaio 1980 stabilito dall'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prorogato con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, al 31 dicembre 1980, in pendenza dell'approvazione dei provvedimenti legislativi già predisposti per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Con effetto dal 31 dicembre 1980, il termine indicato nella legge 7 luglio 1980, n. 298, è differito al 31 dicembre 1981.