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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 13

Proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 aprile 1981, n. 106 (in G.U. 01/04/1981, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1981 al: 1-4-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, per il tempo strettamente occorrente per la definizione delle iniziative in corso tendenti ad individuare idonee soluzioni per l'assetto del settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il termine di scadenza delle grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, convertito, con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 92, è prorogato fino al 31 luglio 1981 anche per le concessioni scadenti entro tale data.
Sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.