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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 913

Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1981 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:
"Alle dipendenze del Ministero della difesa è istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio è fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.
Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovrà comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonché dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri, devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".