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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1980, n. 878

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/12/1980, n. 355 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1982)
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Testo in vigore dal:  8-1-1981 al: 30-9-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale si è provveduto alla revisione delle tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 950, con il quale sono state modificate le tariffe postali in materia di stampe periodiche;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1981 le tariffe postali, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi, le tariffe telegrafiche e le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabiliti nelle misure indicate nelle annesse tabelle A, B, C, D, E e F, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
A decorrere dal 1 ottobre 1981 le tariffe postali, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi, le tariffe telegrafiche e le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, e 23 dicembre 1977, n. 950, citati nelle premesse.