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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 833

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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Testo in vigore dal: 28-12-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio
decreto  4  novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Milano e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i  decreti  sopracitati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Nell'art.   89,  relativo  all'elenco  delle  scuole  annesse  alla
facolta'  di  lettere  e  filosofia,  la scuola di perfezionamento in
storia dell'arte antica, medioevale e moderna cambia la denominazione
in  quella  di  scuola  di  perfezionamento  in  archeologia e storia
dell'arte antica e in storia dell'arte medioevale e moderna.
  Scuola  di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte antica
e in storia dell'arte medioevale e moderna.
  Nell'art. 106 e' soppressa la frase incidentale: "nell'ambito delle
discipline costitutive".
  Gli articoli 107, 108 e 109 sono cosi' sostituiti:
    Art.  107.  - La scuola e' della durata di due anni e si articola
in due indirizzi:
      a) archeologia e storia dell'arte antica;
      b) storia dell'arte medioevale e moderna.
    All'indirizzo  di  archeologia  e  storia  dell'arte  antica sono
ammessi  direttamente i laureati con tesi in archeologia e i laureati
in  lettere  che,  a  giudizio  della direzione della scuola, abbiano
sostenuto,  durante  il  corso  universitario,  sufficienti  esami di
materie archeologiche.
    All'indirizzo  di  storia  dell'arte  medioevale  e  moderna sono
ammessi    direttamente   i   laureati   con   tesi   in   discipline
storico-artistiche  e  i  laureati  in  lettere che, a giudizio della
direzione   della   scuola,   abbiano  sostenuto,  durante  il  corso
universitario, sufficienti esami di materie storico-artistiche.
  I  laureati  di  altri  indirizzi e facolta' possono essere ammessi
alla  scuola  sostenendo  con  esito  positivo  una prova scritta che
documenti   la   loro   specifica   preparazione   nelle   discipline
archeologiche e storico-artistiche.
  Art.    108.    -   I   candidati   dovranno   indicare,   all'atto
dell'iscrizione,   l'indirizzo   che   intendono   seguire   per   il
perfezionamento.
  Art.  109.  -  Per ognuno dei due anni lo studente deve ottenere la
firma  di  iscrizione  e  frequenza di almeno tre corsi e sostenere i
relativi esami.
  Per   l'indirizzo   archeologico  sono  obbligatori  gli  esami  di
archeologia  e storia dell'arte greca e romana e di etruscologia (uno
dei  quali  biennale),  e  l'esame  di  storia dell'arte medioevale e
moderna; gli altri due esami devono essere concordati con i docenti.
  Per  l'indirizzo  storico-artistico  sono  obbligatori gli esami di
storia  dell'arte  medioevale  e moderna e di critica d'arte (uno dei
quali  biennale), e l'esame di archeologia e storia dell'arte greca e
romana; gli altri esami devono essere concordati con i docenti.
  I  sei  esami  del biennio, obbligatori e concordati, devono essere
inseriti  nel  piano  di  studio  compilato  all'inizio  del  corso e
approvato dal direttore della scuola.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di diploma l'iscritto alla scuola,
oltre  ad  aver  seguito i corsi e superato gli esami sopra indicati,
dovra'  dimostrare  di  conoscere,  ai fini di una corrente lettura e
traduzione dei testi, almeno due lingue straniere.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta  intorno  ad  un  tema prescelto nell'ambito delle discipline
della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 settembre 1980

                               PERTINI

                                                                SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1980
  Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 310