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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
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Testo in vigore dal: 22-10-1980
al: 10-11-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 37, ultimo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, concernente delega al Governo per la disciplina  dell'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione  civile,
rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
  Viste le osservazioni delle regioni; 
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui  all'art.  79
della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; 
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione
parlamentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  29  luglio
1980; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione  economica,
del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
                              Principi 
 
  L'assistenza  sanitaria  al   personale   navigante   marittimo   e
dell'aviazione civile e' erogata nelle forme  indicate  nel  presente
decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e
tenendo conto, con riguardo ai livelli delle  prestazioni  sanitarie,
garantite dal piano sanitario  nazionale,  delle  peculiari  esigenze
assistenziali del personale stesso connesse  alle  attivita'  svolte,
nel  rispetto  delle  convenzioni   internazionali,   della   vigente
disciplina della navigazione aerea e marittima  e  delle  conseguenti
norme contrattuali, purche' non in contrasto con il presente decreto.