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LEGGE 20 settembre 1980, n. 574

Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • RIORDINAMENTO DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DELL'ESERCITO

    CAPO I
    UNIFICAZIONE DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA,
    ARTIGLIERIA E GENIO.
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  • PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE UNICO DELLE
    ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO ESCLUSI DAI CORSI
    PER L'ADDESTRAMENTO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE SUPERIORE SOPPRESSI
    DALLA LEGGE 18 GIUGNO 1974, N. 257, E DAI CORSI DI STATO MAGGIORE IN
    APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28 APRILE 1976, N. 192.
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  • 12
  • RIORDINAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DELL'ESERCITO E MODIFICHE AD ALCUNE
    NORME SULL'AVANZAMENTO
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  • NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO
    DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI SPECIALI
    DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
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  • ISTITUZIONE DI RUOLI AD ESAURIMENTO PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO
    DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
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  • ONERI FINANZIARI.
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-10-1980 al: 14-6-1986
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella.
I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della presente legge. Detto quadro mantiene validità sino al 31 dicembre 1985.
I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente alla nuova formulazione assunta dall'articolo 6 della predetta legge per effetto di quanto indicato nel successivo articolo 2.
Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per armi. L'assegnazione all'arma è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che conferisce la nomina ad ufficiale.
Gli ufficiali già iscritti nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.