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LEGGE 8 agosto 1980, n. 431

Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna "Klearchos" di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-9-1980
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  marina mercantile e' autorizzato ad affidare a
imprese   o   consorzi   di   imprese,   enti,   istituti  e  tecnici
specializzati,  l'incarico  di  provvedere  a tutto quanto occorra al
fine  di  rimuovere  i  pericoli di inquinamento derivanti dal carico
della  motocisterna "Klearchos", di nazionalita' greca, affondata nel
mare   territoriale,   in  prossimita'  dell'isola  di  Tavolara,  in
Sardegna,   nonche'   l'incarico   di   provvedere   ai   preliminari
accertamenti,  ai  controlli  in  corso  d'opera e alle verifiche dei
risultati conseguiti, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro
della  marina  mercantile e approvate con suo decreto, in deroga alle
disposizioni  vigenti  in materia di appalti delle opere dello Stato,
anche per quanto riguarda la consultazione del Consiglio di Stato.
  Ai  fini  della  scelta  delle imprese o consorzi di imprese, degli
enti,  istituti  e  tecnici  specializzati  cui  affidare  i predetti
incarichi,  e  dell'esame  di  fattibilita'  e  di  convenienza delle
soluzioni   ottimali   da   adottare,   con   riguardo   anche   alla
neutralizzazione   e   allo   smaltimento  dei  prodotti  tossici  od
inquinanti,  nonche'  ai  fini  della  vigilanza sulla esecuzione dei
lavori  e della verifica dei risultati conseguenti, il Ministro della
marina mercantile si avvarra' del parere della Consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1979.
  La   regione   Sardegna   designa  due  esperti  per  integrare  la
composizione  della  Consulta  ai  fini  delle  attivita'  di  cui al
precedente comma.
  Per l'opera svolta in attuazione della presente legge ai componenti
della  Consulta e dell'ufficio di segreteria e agli esperti spetta un
compenso  la  cui  misura e' stabilita con decreto del Ministro della
marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.