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LEGGE 23 luglio 1980, n. 384

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 16-8-1980
al: 28-2-1986
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata
nei seguenti modi: 
    a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i  limiti
minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento
di contabilita'  generale  dello  Stato,  la  somma  di  denaro  piu'
elevata,  da  corrispondersi,  in  unica   soluzione   all'atto   del
conferimento,  all'Amministrazione  dei  monopoli,  se  trattasi   di
rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni  con  popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di
rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare; 
    b)  a  trattativa  privata,  a  favore  di  chi  si  obblighi   a
corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in  unica  soluzione,
una somma di denaro nella misura stabilita da  apposita  commissione,
nominata con decreto del  Ministro  delle  finanze,  se  trattasi  di
rivendite ordinarie di nuova istituzione  o  di  rivendite  di  prima
categoria  vacanti  del  titolare,  la  cui  asta  o  concorso  siano
risultati  deserti  o  infruttuosi,  ovvero  di  rivendite  ordinarie
vacanti del  titolare,  rivestenti  particolare  importanza,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22  dicembre  1957,  n.
1293. 
  In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma  piu'
elevata sulla misura base stabilita dalla commissione. 
  La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione  delle  rivendite
di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30  mila
abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia'  intestatari
di analoghi esercizi nel territorio di provenienza; 
  c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli  21,  secondo
comma 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre  1957,
n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione  nei
comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti,  nonche'  di
quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.