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LEGGE 8 luglio 1980, n. 343

Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1986)
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Testo in vigore dal: 1-11-1986
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Il Ministro dell'interno e' autorizzato a reclutare, annualmente,
nell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  nei  limiti  delle
vacanze  esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta  funzioni  di  polizia, un contingente di guardie di pubblica
sicurezza  ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio  1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda,
qualora  abbiano  ottenuto  il  nulla osta delle competenti autorita'
militari.  Essi  debbono  essere in possesso dei requisiti prescritti
per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza)).
  L'entita'  del contingente da reclutare viene stabilita annualmente
con  decreto  del  Ministro  dell'interno di concerto con il Ministro
della difesa.
  Il  servizio  delle  guardie di pubblica sicurezza ausiliarie e', a
tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale
alla ferma di leva per l'Esercito.
  Le  guardie  di  pubblica  sicurezza  ausiliarie  sono assegnate ad
istituti    di   istruzione   per   un   addestramento   militare   e
tecnico-professionale  della  durata  di quattro mesi. Nel successivo
impiego   dovra'   tenersi   conto  del  loro  particolare  grado  di
addestramento.
  Il  servizio verra' svolto possibilmente nella regione o nelle aree
regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.