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LEGGE 31 marzo 1980, n. 139

Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2004)
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Testo in vigore dal:  22-4-1980 al: 28-2-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Ai sensi della presente legge si intende per:
1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) polarizzazione almeno 99,5°;
b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in peso;
c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;
d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;
2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e
cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) polarizzazione almeno 99,7;
b)contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in peso;
c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;
d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;
e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a);
3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2), lettere da a) a d) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, né:
4 per il tipo di colore;
6 per il contenuto di ceneri;
3 per la colorazione della soluzione;
4) zucchero liquido, la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;
b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,2) al massimo 3 per cento in peso sulla sostanza secca;
c) ceneri conduttimetriche al massimo 0;1 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);
d) colorazione della soluzione al massimo 45 unità ICUMSA determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera c);
e) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;
5) zucchero liquido invertito, la soluzione acquosa di saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non e preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:
a) sostanza secca, almeno 6,2 per cento in peso;
b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) più del 3 per cento ed al massimo 50 per cento in peso sulla sostanza secca;
c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);
d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;
6) sciroppo di zucchero, invertito, la soluzione acquosa, eventualmente: cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:
a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;.
b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) superiore ai 50 per cento in peso sulla sostanza secca;
c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);
d) contenuto residuo, di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg i sulla sostanza secca;
7) sciroppo di glucosio, la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola, rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) sostanza secca almeno 70 per cento in peso;
b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;
c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;
d) anidride solforosa totale al massimo 209 mg/kg;
8) sciroppo di glucosio disidratato, lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) sostanza secca almeno 93 per cento in peso;
b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;
c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;
d) anidride solforosa totale al massimo di 20 mg/kg;
9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:
a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento 1 n; peso sulla sostanza secca;
b) sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso;
c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;
d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg;
10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:
a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;
b) sostanza secca almeno 98" per cento in peso;
c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;
d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg.
Chiunque produce o pone in commercio i prodotti indicati dal presente articolo con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.