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LEGGE 29 febbraio 1980, n. 57

Intervento straordinario a favore della pesca marittima.

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Testo in vigore dal: 12-4-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo  di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita
alla pesca professionale marittima entro gli Stretti di un contributo
straordinario  alle  spese  di  gestione, limitatamente all'esercizio
finanziario  1980,  commisurato  alle  miglia percorse nell'esercizio
medesimo,  e'  autorizzata  la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere
nello  stato  di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1980.
  I  criteri  per  l'erogazione  del  contributo di cui al precedente
comma   sono   stabiliti   con  decreto  del  Ministro  della  marina
mercantile,  da  emanare  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore
della  presente legge, sentito il parere della commissione consultiva
centrale  della  pesca  marittima.  L'erogazione  del contributo deve
comunque avere cadenza trimestrale.
  II  contributo non e cumulabile con quelli aventi analoghi effetti,
erogati da enti pubblici diversi dallo Stato.