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REGIO DECRETO 9 novembre 1879, n. 5185

Autorizza la vendita di beni immobili di proprietà erariale, non destinati a far parte del demanio pubblico, al prezzo di estimo di L. 11,618.50. (079U5185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-1-1880 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro,
Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 85 articoli, per il complessivo valore di lire undicimila seicentodiciotto e centesimi cinquanta (L. 11,618 50);
Ritenuto che l'alienazione di tali beni mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire undicimila seicentodiciotto e centesimi cinquanta (L. 11,618 50).