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LEGGE 4 dicembre 1879, n. 5168

Portante modificazioni alla legge 7 luglio 1876 n. 3213 per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'Indipendenza d'Italia. (079U5168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-12-1879 al: 15-12-2009
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Art. 1



I cittadini che servirono i Governi nazionali del 1848-49 come ufficiali effettivi di terra o di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi.

Sono esclusi da questa facoltà coloro i quali:

a) Siano da una Commission, da istituirsi con decreto Reale a cura dei Ministri della Guerra, della Marina e delle Finanze, giudicati immeritevoli di tali onorificenze;

b) Abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati;

c) Siano stati rivocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal Regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

d) Siano stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari;

e) Avendo emigrato e non essendo inabili al servizio militare, ovvero impediti da ostacoli insuperabili e per tali riconosciuti dalla Commissione, di cui al comma A, non abbiano offerto i loro servizi nelle successive guerre per l'indipendenza italiana.