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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979, n. 611

Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2000)
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  • CORSO DI STATO MAGGIORE

    Capo I
    MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI STATO MAGGIORE DEI CAPITANI DEI
    RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E
    GENIO.
  • 1
  • MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI STATO MAGGIORE DEI CAPITANI
    DELL'ARMA DEI CARABINIERI
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI STATO MAGGIORE DEI CAPITANI DEL
    RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA
    E GENIO.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • SVOLGIMENTO DEL CORSO DI STATO MAGGIORE
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • RINVII, DIMISSIONI, ALLONTANAMENTI
  • 22
  • 23
  • 24
  • CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

    Capo I
    MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • SVOLGIMENTO DEL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE E VALUTAZIONI
    FINALI
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • RINVII, DIMISSIONI, ALLONTANAMENTI
  • 36
Testo in vigore dal:  25-12-1979 al: 15-8-2000
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1


I capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da avviare, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 192, a frequentare il corso di stato maggiore in ordine di ruolo, sono designati nominativamente dalla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.
Il compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, richiesto per la frequenza del corso di stato maggiore, deve essersi verificato entro la data di inizio del corso stesso.
I capitani che si trovino nella necessità di chiedere che la frequenza del corso di stato maggiore sia rinviata o che non possano iniziare il corso entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica, per gravi motivi di carattere privato o per infermità, debbono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.
Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.
Qualora all'inizio del corso al quale l'ufficiale è stato rinviato dovessero perdurare le condizioni per le quali è stato concesso il rinvio, è disposto un ulteriore definitivo rinvio al corso immediatamente successivo.
Il rinvio di autorità per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro può essere disposto solo ai due corsi immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.
L'ufficiale nei confronti del quale siano operanti sanzioni disciplinari di stato o sia sospeso precauzionalmente dal servizio, è rinviato d'autorità sino al decadere delle sanzioni stesse.