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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. 338

Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 22-8-1979
al: 18-3-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 26  maggio  1978,  n.  260,  concernente  delega  al
Governo ad emanare le norme occorrenti per modificare la legislazione
interna in materia di brevetti allo scopo di adeguarla e  coordinarla
con gli atti internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia con
la legge medesima; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  di
grazia e giustizia, delle finanze e della sanita'; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  "I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono  nella
facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne  profitto  nel
territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da
questo decreto. 
  Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio del  prodotto
a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce  una  volta  che  il
prodotto stesso  sia  stato  messo  in  commercio  dal  titolare  del
brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato. 
  La facolta' esclusiva attribuita dal diritto  di  brevetto  non  si
estende, quale  che  sia  l'oggetto  dell'invenzione:  a)  agli  atti
compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero  in  via
sperimentale, b) alla preparazione estemporanea,  e  per  unita',  di
medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e  ai  medicinali  cosi'
preparati".