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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 32

Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 11-2-1979
al: 3-6-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  26  maggio  1978,  n.  260, concernente delega al
Governo  ad  emanare  le  norme  occorrenti  per l'applicazione della
convenzione  sul  rilascio  dei  brevetti  (convenzione  sul brevetto
europeo)  con regolamento di esecuzione ed allegati, firmata a Monaco
il 5 ottobre 1973, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge
medesima;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e delle finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Deposito della domanda

  Le  domande  di  brevetto  europeo possono essere depositate presso
l'Ufficio  centrale  brevetti,  direttamente  o  tramite  il servizio
postale.  Si  applicano i primi due commi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.
  Le  persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede
in   Italia   debbono  depositare  la  domanda  di  brevetto  europeo
esclusivamente  presso  l'Ufficio  centrale  brevetti;  l'obbligo non
sussiste  quando  venga  rivendicata  la  priorita' di una domanda di
brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza
essere stata assoggettata al vincolo del segreto.
  Si  applicano le disposizioni dell'art. 27-bis del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127.
  Le  disposizioni  che  precedono  non  si  applicano  alle  domande
divisionali  di  cui  all'art.  76  della  convenzione  sul  brevetto
europeo.
  La   domanda   di   brevetto  europeo,  redatta  secondo  le  norme
convenzionali, deve essere corredata da una copia della descrizione e
delle  rivendicazioni  redatta  in  lingua  italiana,  nonche'  dagli
eventuali  disegni. Detta copia sostituisce la traduzione prevista al
secondo comma del successivo art. 3, nonche' quella prevista al terzo
e  quarto comma del successivo art. 4 qualora il brevetto europeo sia
concesso  senza  modificazioni;  essa  sara' posta a disposizione del
pubblico  dopo  che  sia  avvenuta  la pubblicazione della domanda di
brevetto europeo ai sensi dell'art. 93 della convenzione sul brevetto
europeo.
  L'Ufficio   centrale   brevetti  informa  immediatamente  l'Ufficio
europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.