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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 22

Modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1979, n. 89 (in G.U. 31/03/1979, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1979)
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Testo in vigore dal: 1-4-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Considerato  che,  al fine di evitare squilibri nel commercio delle
carni  in  genere,  occorre  modificare  l'aliquota  dell'imposta sul
valore  aggiunto  per  le  cessioni  e le importazioni di suini vivi,
nonche' delle carni e delle parti commestibili dei suini;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adottare il
provvedimento  nelle  forme  del decreto-legge, allo scopo di evitare
che si verifichino speculazioni e distorsioni nel mercato delle carni
suine;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((  Per  le  cessioni  e  le  importazioni degli animali vivi della
specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
stabilita  nella  misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto
medesimo  e' elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica
anche  per  le  cessioni  e  per  le  importazioni  di  carni e parti
commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina
fresche,  refrigerate,  congelate  o surgelate, salate o in salamoia,
secche  o  affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1,
allegata  al  citato  decreto,  nonche' per quelle di tutti gli altri
prodotti  di  origine  anche parzialmente suina indicati nella stessa
tabella A, parte seconda. ))