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DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. 794

Misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 febbraio 1979, n. 35 (in G.U. 13/02/1979, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/1979)
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Testo in vigore dal: 14-2-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, al
fine di alleggerire il mercato interno, le cui quotazioni non si sono
attestate  su  livelli  tali  da  consentire una equa e generalizzata
remunerazione del prodotto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino
da  tavola  di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i
Paesi   terzi,   per  i  quali  le  norme  comunitarie  prevedono  la
restituzione,  e'  concesso  un aiuto pari a L. 7.300 per ettolitro a
favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso
alla   data   del  ((1  febbraio  1979))  di  regolare  contratto  di
esportazione,  avente data certa, per un quantitativo non inferiore a
2.000 ettolitri.
  Per  beneficiare del suddetto aiuto l'esportazione deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il termine massimo del 30 giugno 1979.
  La  misura  dell'aiuto e' suscettibile di riduzione in relazione ad
eventuali  variazioni  dell'ammontare  della restituzione comunitaria
concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste di
concerto  con  i  Ministri delle finanze e del commercio con l'estero
saranno  emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di
quanto previsto nel presente articolo.