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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1978, n. 695

Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana.

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Testo in vigore dal: 16-11-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13,  modificato  con
le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15  febbraio
1973, n. 25 e 14 dicembre 1976, n. 847; 
  Viste le disposizioni preliminari della tariffa dei  dazi  doganali
di importazione della Repubblica italiana approvate con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate  con
i decreti del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n.  505;  27
dicembre 1969, n. 1214; 29 dicembre 1969, n. 1229; 18 febbraio  1971,
n. 18; 27 dicembre 1972, n. 888; 23 dicembre 1975, n. 690  e  con  la
legge 24 giugno 1971, n. 447; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 754/76 adottato dal  consiglio  delle
Comunita' europee  il  25  marzo  1976,  pubblicato  nella  "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 89 in data 2 aprile 1976; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee,
seconda sezione, pronunciata il 15 giugno 1976  nel  procedimento  n.
113/75  e  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
europee n. C 214 in data 11 settembre 1976; 
  Ritenuta la necessita' di apportare  ulteriori  modificazioni  alle
anzidette disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di
importazione della Repubblica italiana; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art.  4  della  predetta  legge  1°  febbraio  1965,  n.  13,  e
successive modificazioni; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Alle disposizioni preliminari della tariffa dei  dazi  doganali  di
importazione della Repubblica  italiana  approvate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 giugno  1965,  n.  723,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: 
    1) Nell'art. 1, punto 4, le parole: "articoli 24,  28  e  29  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1969,  n.  1133"
sono sostituite dalle seguenti: "articoli 152, 165 e  166  del  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43". La nota (4) in calce allo  stesso  articolo  e'
soppressa. 
  2) L'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti
delle Comunita' europee e sempreche' non sia  diversamente  stabilito
da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come
Paese di origine delle merci quello nel quale le  merci  stesse  sono
state prodotte o hanno  subito  l'ultima  sostanziale  trasformazione
industriale". 
  3) Il punto 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una
variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione  del
dazio piu' favorevole purche' la merce non sia  stata  gia'  lasciata
alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La  domanda  deve
contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta. 
  La facilitazione di cui al  precedente  comma  non  si  applica  ai
prelievi agricoli ed  alle  altre  imposizioni  previste  nell'ambito
della politica agricola comune e  nell'ambito  dei  regimi  specifici
applicabili, a norma dell'art.  235  del  trattato  istitutivo  della
Comunita'  economica  europea,  a  talune  merci   risultanti   dalla
trasformazione di prodotti agricoli". 
  4) Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente art. 11-bis: 
  "Le  misure  antidumping  o  compensative,  sia   provvisorie   sia
definitive, istituite dalla commissione delle  Comunita'  europee  in
base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/  CECA
in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con  il  Ministro  del
commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
  Quando  le  misure  antidumping  o  compensative,  comprese  quelle
adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del  consiglio
delle  Comunita'  europee  in  data  5  aprile  1968,  e   successive
modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di  garantire
il pagamento  di  un  dazio  provvisorio,  la  garanzia  deve  essere
prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in  tale
caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli  87  e
90 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". 
  5) L'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali,  a  condizione  di
reciprocita', gli oggetti destinati: 
    a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e  degli  uffici
consolari; 
    b)  all'uso  personale  ed  esclusivo  degli  agenti  diplomatici
accreditati  in  Italia  e   dei   funzionari   consolari   stranieri
autorizzati ad esercitare la loro funzione  in  Italia,  nonche'  dei
loro familiari conviventi; 
    c)  all'uso  personale  ed  esclusivo  dei  cittadini   stranieri
impiegati in  Italia  nei  servizi  amministrativi  e  tecnici  delle
missioni diplomatiche e degli  uffici  consolari,  nonche'  dei  loro
familiari  conviventi,  limitatamente  agli  oggetti   importati   in
occasione della loro prima immissione in funzione. 
  Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli  affari
esteri, stabilisce i  limiti  e  le  modalita'  di  applicazione  del
precedente comma e, nel quadro degli  accordi  con  i  singoli  Paesi
concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, puo' a  condizione
di reciprocita' estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti
diversi da quelli importati in occasione della  prima  immissione  in
funzione nonche' prevedere, per gli oggetti ammessi  alla  franchigia
in base alle disposizioni  del  presente  articolo,  il  mantenimento
della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che  comporti  la
cessazione della destinazione agevolata". 
  6) L'art. 15 e' sostituito dal seguente: 
  "Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 754/76 adottato
dal consiglio delle Comunita' europee il  25  marzo  1976,  le  merci
delle quali risulti comprovata l'origine italiana  o  che  presentino
caratteristiche  proprie  della  produzione  italiana  sono   ammesse
all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine
diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento. 
  L'esenzione e' accordata alle condizioni indicate nel  primo  comma
dell'art. 8, nell'art.  9  e  nel  secondo  comma  dell'art.  10  del
suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio  doganale
della  Comunita'  come  riferiti   al   territorio   doganale   della
Repubblica". 
  7) L'art. 16 e' sostituito dal seguente: 
  "Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di  confine  di
merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o  ad  abbuono  di
diritti devono essere rimborsate allo Stato le  somme  relative  alle
restituzioni od agli abbuoni usufruiti. 
  Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine
diversi  da  quelli  contemplati  nel  regolamento   richiamato   nel
precedente  articolo  sono  dovuti  i  maggiori   tributi   derivanti
dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art.
6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorche' le merci  non
siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti  tributi
all'atto dell'esportazione. 
  Il capo  della  circoscrizione  doganale  puo'  consentire,  se  le
circostanze  lo  giustificano,  la  reintroduzione  in  esenzione  da
diritti di confine di merci precedentemente esportate  a  scarico  di
temporanea importazione per lavorazione; in tal  caso  devono  essere
pagati i diritti di confine e gli interessi  di  mora  che  sarebbero
stati riscossi alla data della  riesportazione  se  le  merci  stesse
fossero state importate definitivamente. Ove  la  riesportazione  sia
avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187,
secondo comma, del testo unico approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  devono  essere  pagati  i
diritti  di  confine  gia'  abbuonati  sulle  merci   temporaneamente
importate". 
  8) Nel primo comma dell'art. 17 le parole: "costituito con  decreto
del Capo  provvisorio  dello  Stato  26  marzo  1947,  n.  247"  sono
sostituite dalle seguenti: 
  "di cui all'art. 221 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". 
  9) L'art. 18 e' sostituito dal seguente: 
  "Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione
della tariffa doganale comune,  disciplinano  la  determinazione  del
valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di
importazione di merci per le quali detta tariffa non e'  applicabile;
in tali casi, se le merci soddisfano  alle  condizioni  di  cui  agli
articoli 9 e 10 del trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica
europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato
istitutivo della Comunita' europea  del  carbone  e  dell'acciaio,  i
richiami  al  territorio  doganale  della  Comunita'  contenuti   nei
predetti regolamenti si considerano riferiti al  territorio  doganale
della Repubblica". 
  10) L'art. 35 e' sostituito dal seguente: 
  "Le  dichiarazioni  degli  operatori  dirette   a   conferire   una
destinazione  doganale  alle  merci   debbono   essere   redatte   in
conformita' alle  direttive  emanate  dal  Ministero  delle  finanze,
sentito  l'Istituto  centrale  di  statistica,   sulla   base   della
nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche  stabilite  con  i
regolamenti delle Comunita' europee". 
  11)  Nel  quinto  comma  dell'art.  45  sono  soppresse  le  parole
"limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza". 
  12) Gli articoli 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,  31,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47 e 48 sono abrogati.