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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1978, n. 642

Provvedimento di transizione sul personale universitario.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
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Testo in vigore dal:  25-10-1978 al: 23-12-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che è necessario ed urgente assicurare un ordinato e regolare inizio del prossimo anno accademico dando una risposta immediata ai più pressanti problemi in attesa dell'approvazione della riforma universitaria, in considerazione anche della prossima scadenza al 31 ottobre 1978 dei contratti stipulati dalle università, nonché degli assegni di formazione didattica e scientifica e delle borse di studio;
Considerato che la situazione del predetto personale può essere adeguatamente affrontata solo nel più ampio contesto dell'assetto della funzione docente universitaria;
Considerato che in tale ambito è necessario rivedere anche le funzioni, nonché lo stato normativo ed economico del personale non docente;
Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare per il 1 novembre 1978 il regolare inizio dell'anno accademico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Ruolo unitario dei docenti


Nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce.
Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.
L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici.
L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici.
L'organico dei professori ordinari e quello degli associati è rispettivamente di 15.000 unità.
Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli in soprannumero di cui allo art. 3, nono comma, dello stesso decreto-legge n. 580, nonché quelli relativi alle cattedre convenzionate.
I posti di professore ordinario e di associato sono assegnati alle università, secondo le modalità previste dall'art. 2, in base alle esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà, per l'insegnamento che il titolare deve svolgere.
Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica. In considerazione delle funzioni attribuite, ai professori ordinari al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio è assicurata l'equiparazione conseguita in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dipendenti dello Stato.
Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le norme in materia di concorsi di cui al successivo art. 5, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati sarà coperto con concorsi scaglionati ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 2.
Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari, sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità. Il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse la cui decorrenza, necessariamente graduale nell'attuazione, sarà prevista, insieme con la determinazione del nuovo trattamento economico, dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979.
Il professore di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio nella stessa sede, presso altra università.
Per i professori di ruolo si applicano le norme vigenti sui trasferimenti dei professori ordinari. Il decreto di trasferimento dei professori associati è adottato dal rettore dell'università presso la quale il docente sia chiamato.
In attesa della legge di riforma universitaria ai professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordinariato di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica è reso con le modalità e nei termini sanciti dall'art. 78 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
La commissione giudicatrice è costituita da due professori ordinari ed uno associato. Nella prima applicazione del presente provvedimento la commissione sarà composta da tre professori ordinari.
Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo art. 4.
Tutti gli atti relativi al giudizio ed alla nomina a professore associato sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università presso le quali i docenti associati siano in servizio.