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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 513

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento  economico
di missione e di trasferimento dei dipendenti statali; 
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Visti gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977 fra il Governo ed
i rappresentanti della Federazione unitaria  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.
e della C.I.S.N.A.L. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento
del  trattamento  economico  di  missione  e  di  trasferimento   dei
dipendenti civili dello Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal  1  dicembre  1977  le  misure  dell'indennita'  di
trasferta dovute al  personale  civile  dello  Stato  non  dirigente,
comandato in missione fuori  della  ordinaria  sede  di  servizio  in
localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue: 
    1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4)  e
5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B  e  1)  della  tabella  C
allegate alla legge 18  dicembre  1973,  n.  836,  nonche'  personale
direttivo e personale di concetto con almeno sei anni  di  anzianita'
delle ex imposte di consumo: L. 19.100; 
    2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000. ((2)) 
  Per sede di servizio si intende il centro abitato  o  la  localita'
isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il  quale  il
dipendente presta abitualmente servizio. 
  A  decorrere  dal  1  gennaio   dell'anno   successivo   a   quello
dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennita'
di trasferta possono essere rideterminate  annualmente,  con  decreto
del Ministro del tesoro, in relazione agli  indici  rilevati  per  la
maggiorazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui   agli
articoli 1 e 2 della legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  L'eventuale aumento non potra' comunque eccedere il limite del  12%
delle misure in atto nell'anno precedente. 
  Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a  100
lire. 
  Il limite minimo di durata della  missione  perche'  sorga  diritto
alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a) del  terzo  comma
dell'art. 3 della legge 18  dicembre  1973,  n.  836,  e'  ridotto  a
quattro ore. 
  Nulla e' dovuto per gli incarichi di missione svolti  in  localita'
distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio. 
  L'indennita' di trasferta, in caso di missioni continuative in  una
medesima localita',  non  e'  soggetta  a  riduzioni  percentuali  in
conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni. 
  Non si applicano le riduzioni percentuali  di  cui  all'articolo  7
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla  popolazione  dei
comuni. 
                                                                  (1) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal  1°  gennaio
1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre  indennita'
ad essa connesse sono rideterminate come segue: 
  a) l'indennita' di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  16  gennaio
1978, n. 513) e' elevata: 
    

  da L. 40.000 a L. 44.800
   » »  33.400 » »  37.500
   » »  28.300 » »  31.700
   » »  20.600 » »  23.100
   » »  14.800 » »  16.600". 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
213) che l'indennita' di trasferta di cui al  comma  1  del  presente
articolo, e' soppressa.