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LEGGE 27 luglio 1978, n. 394

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: "Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-7-1978
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 26  maggio  1978,  n.  225,
concernente misure urgenti in favore  delle  zone  della  Calabria  e
della Sicilia colpite dagli eventi sismici del  marzo  e  dell'aprile
1978, con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1, al primo comma, dopo  le  parole:  "nelle  zone",
sono aggiunte le seguenti: "della provincia", e  le  parole:  "15.000
milioni", sono sostituite con le seguenti: 
    "30.000 milioni"; 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Con la somma anzidetta la regione provvede,  anche  a  mezzo  di
delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo  a
quelli  concernenti  la  tutela  della   pubblica   incolumita',   il
ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso  pubblico,  di
acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonche' di
ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla  concessione
di contributi per il riadattamento ed il  ripristino  degli  immobili
privati danneggiati". 
  All'articolo 2, primo comma, la parola: "ripristino", e' sostituita
con la seguente: "intervento", e le parole: 
  "50.000 milioni", sono sostituite con le seguenti: 
  "100.000 milioni". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "La  somma  complessiva   di   lire   130.000   milioni   derivante
dall'applicazione degli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  sara'
iscritta nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  del
tesoro in ragione di lire 65.000  milioni  per  ciascuno  degli  anni
finanziari 1978 e 1979". 
  All'articolo 4, le parole: "e di culto",  sono  sostituite  con  le
seguenti: ", di culto e delle  opere  portuali";  le  parole:  "3.570
milioni", sono  sostituite  con  le  seguenti:  "5.570  milioni";  le
parole:  "per  l'anno  finanziario  1978",  sono  sostituite  con  le
seguenti: "per  gli  anni  finanziari  1978  e  1979,  nella  misura,
rispettivamente, di 3.570 e 2.000 milioni". 
  Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 4-bis. - I contributi saranno  versati  in  rate  trimestrali
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. 
  La prima rata, pari al 30 per  cento  dello  stanziamento  relativo
all'anno finanziario 1978, verra' corrisposta all'entrata  in  vigore
della legge di conversione. 
  Le ulteriori rate saranno disposte con  mandati  diretti  a  favore
delle tesorerie regionali, sulla base di documentate relazioni  delle
spese e degli interventi effettuati  che  le  regioni  invieranno  ai
Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 luglio 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                ANDREOTTI - ROGNONI - 
                                                 PANDOLFI - MORLINO - 
                                                             STAMMATI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO