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DECRETO-LEGGE 14 luglio 1978, n. 367

Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 430 (in G.U. 12/08/1978, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1978)
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Testo in vigore dal:  16-7-1978 al: 12-8-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'interpretazione autentica della disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; Decreta:

Art. 1


La costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, tenuto conto delle caratteristiche di specialità ed autonomia dei rapporti stessi, continuano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), alle quali gli atleti ed i tecnici stessi risultano iscritti.
In particolare, gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.