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LEGGE 2 giugno 1978, n. 339

Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-7-1978
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   assegnato  alla  regione  Lombardia  un  ulteriore  contributo
speciale  di  lire  75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con
l'articolo  1  del  decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.
  Il  contributo di cui al comma precedente affluira' al fondo di cui
all'articolo  2  dello  stesso  decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in
ragione  di  lire  5  miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 25
miliardi  nell'anno  finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno
finanziario 1979.
  Con  le  somme  anzidette  la  regione provvedera', nell'ambito dei
comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  del  decreto-legge  3 agosto 1976, n. 537, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  agosto  1976,  n.  615,  dei comuni
indicati   dai   programmi  di  intervento  approvati  dalla  regione
Lombardia  ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio
1977,   n.   2,   nonche'  degli  altri  gia'  individuati  ai  sensi
dell'articolo  3, secondo comma, lettera i), della legge regionale 17
giugno 1977, n. 27, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti
locali,  al prosieguo e completamento, con finalita' di riattivazione
delle  attivita'  civili  ed  economiche,  degli  interventi previsti
dall'articolo  1  - secondo comma - del decreto-legge 10 agosto 1976,
n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n.
688.