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DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 300

Provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 465 (in G.U. 22/08/1978, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-6-1978
al: 22-8-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze per le
popolazioni   delle   zone  del  Friuli-Venezia  Giulia  colpite  dal
terremoto del maggio 1976;
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  e  l'urgenza  di  disporre  una
ulteriore  proroga  della  gestione  stralcio affidata al prefetto di
Udine  ai  sensi  dell'art.  2,  ultimo  comma,  del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  favore  delle  imprese  di  cui  all'art. 4 del decreto-legge 10
giugno  1977,  n.  307,  convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto  1977,  n.  500,  nonche' dei soggetti di cui all'art. 4 della
legge 27 dicembre 1977, n. 987, e' concessa per il periodo di un anno
la   sospensione   del  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  nella  misura del 60%, a decorrere dal periodo di paga
successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978.
  Per  le  imprese  di  cui  sopra  che  abbiano  ripreso l'attivita'
anteriormente  all'entrata  in  vigore del presente decreto-legge, la
sospensione  di  cui  al precedente comma decorre dal periodo di paga
successivo  a  quello  in  cui  termina  il  beneficio  dello sgravio
previsto  dall'art.  4  del  decreto-legge  10  giugno  1977, n. 307,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.