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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. 224

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1978, n. 393 (in G.U. 29/07/1978, n.211).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1981)
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Testo in vigore dal:  1-6-1978 al: 29-7-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere allo adeguamento dei fondi a disposizione del Mediocredito al fine di promuovere e sviluppare l'esportazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di lire 900 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalle leggi vigenti, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 150 miliardi per l'anno 1979, di 230 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 140 miliardi per l'anno 1982 e di 65 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato gli indicati stanziamenti potranno essere integrati in relazione alle esigenze del finanziamento dei crediti all'esportazione.