stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. 224

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1978, n. 393 (in G.U. 29/07/1978, n.211).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1981)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-12-1978
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di provvedere allo adeguamento
dei  fondi  a  disposizione  del Mediocredito al fine di promuovere e
sviluppare l'esportazione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
degli    affari    esteri,    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  del  commercio con l'estero e del bilancio e della
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Il  fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della
legge  28  maggio  1973,  n.  295,  costituito presso il Mediocredito
centrale,  e'  incrementato  della  somma  di lire 1.250 miliardi, da
destinare  alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle
operazioni  di  finanziamento  all'esportazione a pagamento differito
previste  dalla  legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una
quota  fino  a  lire  250  miliardi  dovra'  essere utilizzata per la
corresponsione   di  contributi  in  conto  interessi  su  operazioni
finanziate con provvista effettuata all'estero.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro in ragione di 20
miliardi  nell'anno  1978,  di  125  miliardi  per Vanno 1979, di 268
miliardi  per  l'anno  1980,  di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239
miliardi  per  l'anno  1982,  di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100
miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985)).
  Con  la legge di approvazione del bilancio dello Stato gli indicati
stanziamenti potranno essere integrati in relazione alle esigenze del
finanziamento dei crediti all'esportazione.