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LEGGE 27 aprile 1978, n. 183

Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze armate in occasione di pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-6-1978
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  convalidate,  sulla  base dei relativi atti di cessione o, in
mancanza  di  tali  atti, sulla base dei relativi verbali di consegna
per quantita' e valore:
    a) le cessioni dei materiali effettuate in occasione di pubbliche
calamita' dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore del
Congo,  Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, Giordania e Messico per un
valore complessivo di L. 159.099.937;
    b)  le  cessioni  di  viveri,  vestiario  e sapone effettuate dal
Ministero  della difesa negli anni 1961-69 in favore dell'ONFA (Opera
nazionale   figli   aviatori)   per   un  valore  complessivo  di  L.
195.589.933;
    c)  la  cessione  di  vestiario  e  casermaggio per uso sanitario
effettuata  dal  cessato  Ministero della guerra - Direzione generale
della  sanita'  militare,  nel 1946 in favore dell'ospedale civile di
Ulzio, per un valore complessivo di L. 4.059.600.