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DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 79

Ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete".

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1978, n. 222 (in G.U. 30/05/1978, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1978)
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Testo in vigore dal: 31-5-1978
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la  necessita'  e  l'urgenza  di  prorogare  ulteriormente
l'efficacia della legge istitutiva del consorzio fra lo Stato  e  gli
enti locali per il restauro e la valorizzazione delle  ville  venete,
gia' prorogata, con legge 25 ottobre 1977, n. 802, al 31 marzo 1978; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  ((A modifica di quanto disposto  dall'articolo  1  della  legge  25
ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n.  243,
e' prorogata fino al 31 dicembre 1978)). 
  Nessun contributo e' dovuto dallo Stato per effetto  della  proroga
di cui al precedente comma. 
  ((L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' soppresso. 
  Con  decorrenza  1°  gennaio  1979  il  patrimonio  di   proprieta'
dell'Ente e' devoluto alla regione Veneto  la  quale  provvedera'  al
recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21
della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978. 
  La regione Veneto d'intesa con  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia
destinera' il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al  primo  comma
dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243)).