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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1978, n. 15

Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1978, n. 75 (in G.U. 30/03/1978, n.88).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-2-1978 al: 30-5-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le norme relative al contenimento del costo del lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Il credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, è riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalità di applicazione, sino al 31 marzo 1978.
È prorogata, altresì, sino alla stessa data, la concessione del contributo a carico dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389. Dal contributo stesso, determinato per il primo trimestre 1978 nella misura di 600 milioni di lire, sono esclusi i marittimi dipendenti dalle imprese di pesca che beneficiano della riduzione contributiva di cui all'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.