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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1978, n. 10

Svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1978, n. 46 (in G.U. 01/03/1978, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  18-1-1978 al: 1-3-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di avvicinare la data dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario all'inizio dell'anno accademico;
Considerata l'urgenza di provvedere al rinvio delle predette elezioni che devono svolgersi nel periodo tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, che ai sensi dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978.
Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma del precedente comma.
In attesa del rinnovo delle rappresentanze studentesche fanno parte del comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, i due studenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università, eletti con più voti di preferenza e appartenenti, nel caso di più liste, alle due che abbiano riportato il maggior numero di voti.