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LEGGE 20 giugno 1877, n. 3917

Legge forestale. (077U3917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 26-7-1877
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono sottoposti al vincolo forestale, a  norma  delle  disposizioni
della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose
sulle cime e pendici dei monti fino al limite  superiore  della  zona
del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono,
disboscandosi   o   dissodandosi,   dar   luogo   a   scoscendimenti,
smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e,  con  danno  pubblico,
disordinare il corso delle  acque,  o  alterare  la  consistenza  del
suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.