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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1243

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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vigente al 03/06/2024
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Testo in vigore dal: 15-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica  del  Sacro  Cuore  di
Milano, approvato con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163  e
modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni. 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di  Milano  e  convalidati
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro  Cuore  di  Milano,
approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso: 
 
  Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 
    psicologia religiosa; 
    dialettologia italiana; 
    epigrafia greca e latina; 
    storia della storiografia antica; 
  Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea  in  filosofia  e'  aggiunto  l'insegnamento   di   psicologia
religiosa. 
  Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea  in  lingue  e  letterature  straniere  moderne  e'   aggiunto
l'insegnamento di dialettologia italiana. 
  Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in lingue e letterature straniere e'  aggiunto  l'insegnamento
di fonetica e fonologia. 
  Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze agrarie l'insegnamento complementare di viticoltura
e' trasformato da semestrale ad annuale e sono  aggiunti  i  seguenti
insegnamenti: 
    climatologia agraria; 
    virologia. 
  Dopo l'art. 97 e' inserito, con il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi, il titolo IV con gli  articoli
relativi alla istituzione  delle  scuole  di  specializzazione  della
facolta' di agraria. 
 
                              Titolo IV 
 
                         FACOLTA' DI AGRARIA 
 
  Art. 98. - Le scuole di specializzazione della facolta' di  agraria
hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle
singole branche delle scienze agrarie e di conferire  i  diplomi  che
abilitano al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di
specialista, a norma  dell'art.  178  del  testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n.  1592.  La  direzione  di  ciascuna  scuola  spetta  al  direttore
dell'istituto da cui la scuola prende  il  nome  o  da  cui  essa  e'
emanazione.  La  durata  dei  corsi  di   specializzazione   non   e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Per ciascuna scuola e' fissato il  numero  massimo  di  iscrizioni.
Potra' inoltre essere stabilito dalle autorita' accademiche un numero
minimo di iscrizioni al primo anno indispensabili per lo  svolgimento
dei corsi. I corsi negli anni successivi saranno  portati  a  termine
qualunque sia il numero degli iscritti. 
  In un manifesto annuale della segreteria vengono esposte  le  norme
dettagliate riguardanti ciascuna scuola. 
  Le tasse e soprattasse relative  alle  scuole  di  specializzazione
sono fissate nella misura seguente: 
 
    tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000
    soprattassa di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 
 
  I contributi sono stabiliti all'inizio di ogni anno  dal  consiglio
di amministrazione, sentito il parere del consiglio di facolta'. 
 
     Scuola di specializzazione in tecnologie lattiero-casearie 
 
  Art.  99.  -  La   scuola   di   specializzazione   in   tecnologie
lattiero-casearie  ha  lo  scopo  di  promuovere   una   approfondita
conoscenza dei problemi attinenti alla produzione  del  latte  e  sue
trasformazioni industriali e di fornire agli  allievi  una  specifica
esperienza per quanto  riguarda  l'impostazione  e  la  direzione  di
attivita' di dimensioni industriali. 
  Essa  conferisce  il   diploma   di   specialista   in   tecnologie
lattiero-casearie. 
  Art. 100. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati
in Scienze agrarie, chimica e medicina  veterinaria,  in  numero  non
superiore a sei per ogni biennio. 
  Qualora gli aspiranti siano in numero maggiore i candidati dovranno
sostenere una prova  scritta  e  attitudinale  e  l'ammissione  sara'
determinata in base alla graduatoria. 
  Art. 101. - Il corso di specializzazione ha la durata di  anni  due
durante i quali  gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  le
lezioni e le esercitazioni pratiche, di preparare una tesi scritta su
argomento monografico con ricerche personali e di svolgere periodi di
internato presso i reparti di tecnologia applicata. 
  Art. 102. - La firma di frequenza e' necessaria per  la  ammissione
agli esami di profitto che saranno sostenuti, in sessione unica, alla
fine di ogni anno accademico. 
  Coloro che non superano  gli  esami  del  primo  anno  non  saranno
ammessi al secondo anno; e'  invece  concessa  la  ripetizione  degli
esami del secondo anno. 
  Art. 103. - La scuola  di  specializzazione  comprende  i  seguenti
insegnamenti: 
    1° Anno: 
      chimica lattiero-casearia; 
      microbiologia lattiero-casearia; 
      organizzazione aziendale; 
      impianti I; 
      igiene e tecnica della produzione del latte. 
    2° Anno: 
      tecnologia lattiera; 
      tecnologia casearia; 
      impianti II; 
      controlli di qualita'; 
      confezionamento ed imballaggio. 
    Le esercitazioni pratiche sono annesse ai corsi di insegnamento. 
  Il periodo di internato, non inferiore a sessanta giorni  per  ogni
anno di corso, si svolgera' presso industrie  casearie  scelte  dalla
direzione della scuola. 
  Art. 104. - Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto
di microbiologia lattiero-casearia. 
  Gli insegnanti della  scuola  sono  proposti  dal  direttore  della
stessa, approvati dalla facolta' e nominati dal rettore. Essi possono
essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi  docenti,  tra
gli aiuti ed assistenti della facolta' di agraria o di altre facolta'
dell'Universita' cattolica o dell'Universita' statale o  tra  persone
di  riconosciuta   competenza   anche   al   di   fuori   dell'ambito
universitario. 
  Art. 105. - Gli organi della scuola di specializzazione sono: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio. 
 
               Scuola di specializzazione in enologia 
 
  Art. 106. - La scuola di specializzazione in enologia  si  prefigge
lo  scopo  di  fornire  agli  allievi  una  preparazione  teorica   e
tecnologica qualificata. 
  Art. 107. - Il corso ha la durata di due cicli  annuali  alla  fine
dei quali viene conferito il diploma di specialista in enologia. 
  Art. 108. - Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie,
in chimica pura ed industriale, in  ingegneria  chimica,  in  scienze
biologiche, in numero non superiore a dieci allievi per ogni anno. 
  Art. 109. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le  lezioni
e le esercitazioni. 
  Gli esami di profitto sono  sostenuti  alla  fine  di  ogni  ciclo.
Coloro che non superano gli esami del primo ciclo non sono ammessi al
secondo; e' invece concessa la ripetizione degli  esami  del  secondo
ciclo. 
  La prova finale per il conseguimento  del  diploma  consiste  nella
discussione orale di un rapporto sperimentale svolto dal candidato. 
  Art. 110. -  Gli  insegnamenti  impartiti  vertono  sulle  seguenti
materie: 
    1° Ciclo: 
      viticoltura; 
      chimica enologica; 
      microbiologia enologica; 
      chimica analitica con esercitazioni. 
    2° Ciclo: 
      tecnologia enologica; 
      impianti e costruzioni enologiche; 
      controlli di qualita'; 
      legislazione vitivinicola; 
      organizzazione aziendale e commercializzazione dei vini. 
  Per ogni ciclo si svolge un periodo di internato di  trenta  giorni
presso complessi enologici scelti dalla direzione della scuola. 
  Art. 111. - Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto
di enologia. 
  Gli insegnanti della  scuola  sono  proposti  dal  direttore  della
stessa, approvati dalla facolta' e nominati dal rettore. Essi possono
essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi  docenti,  tra
gli aiuti e gli assistenti della  facolta'  di  agraria  o  di  altre
facolta' dell'Universita' cattolica o dell'Universita' statale o  tra
specialisti qualificati al di fiori dell'ambito universitario. 
  Art. 112. - Gli organi della scuola di specializzazione sono: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio. 
 
              Scuola di specializzazione in fitoiatria 
 
  Art. 113. - La scuola fornisce conoscenze fondamentali e specifiche
sulla  lotta  antiparassitaria,   in   particolare:   caratteristiche
chimiche e fisiche degli antiparassitari; metabolismo e degradazioni; 
tossicita';  analisi  dei  formulati  e  dei  residui;  fisiologia  e
patologia vegetale, inclusa  la  biologia  delle  piante  infestanti;
metodi e tecniche di lotta; analisi statistica. 
  Conferisce il diploma di fitoiatria. 
  Art. 114. - Alla scuola sono ammessi i laureati nella  facolta'  di
scienze, di  chimica  industriale  e  scienze  agrarie.  I  candidati
dovranno dimostrare sufficiente conoscenza della lingua inglese entro
la fine del primo anno di corso. 
  Il numero massimo degli iscritti e' fissato in sette per ogni anno.
  Art. 115. - La scuola di specializzazione ha la durata di due anni,
  durante i quali gli iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  le
  lezioni e le esercitazioni pratiche. Al termine  del  primo  e  del
  secondo anno devono essere sostenuti in  sessione  unica  esami  di
  profitto,  comprendenti  anche  prove  pratiche.  Al  secondo  anno
  vengono ammessi solo coloro che hanno superato gli esami del primo. 
  Per il conseguimento del diploma e' necessaria la presentazione  di
una relazione scritta sul lavoro svolto. 
  Art. 116. -  Gli  insegnamenti  impartiti  vertono  sulle  seguenti
materie: 
    1° Anno: 
      chimica organica; 
      biochimica vegetale; 
      tecnologie; 
      statistica I; 
    2° Anno: 
      analisi applicata; 
      tecniche di lotta; 
      statistica II. 
  I singoli corsi prevedono l'intervento di diversi docenti a seconda
delle competenze; seminari ed esercitazioni pratiche sono  parte  dei
corsi di insegnamento. 
  Nel corso di chimica organica verranno  studiate:  classificazione,
nomenclatura, reattivita' e  caratteri  chimico-fisici  dei  principi
attivi antiparassitari. 
  Nel  corso  di  biochimica  vegetale  e'  compreso  lo  studio   di
metabolismo, meccanismo d'azione e tossicita'. 
  L'insegnamento  di  tecnologie   comprendera'   lo   studio   delle
formulazioni  antiparassitarie  e  delle  tecniche  di  applicazione.
Saranno  date  notizie  sulla  regolamentazione  e  la   legislazione
sull'impiego e la commercializzazione. 
  Le tecniche di lotta prevedono l'esame,  coltura  per  coltura  con
riferimento alle colture  italiane  economicamente  piu'  importanti,
delle specie infestanti, dei metodi di  lotta  piu'  idonei  e  delle
conseguenze ecologiche. 
  Art. 117. - Il direttore dell'istituto di chimica della facolta' di
agraria e' il direttore della scuola. 
  Art. 118. - I docenti saranno proposti dal direttore  della  scuola
tra gli specialisti esperti  nel  settore,  approvati  dal  consiglio
della facolta' e nominati dal rettore. 
  Il direttore della  scuola  coordina  l'attivita'  didattica  e  di
ricerca della scuola. 
  Art. 119. - Gli organi della scuola di specializzazione sono: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio. 
 
              Scuola di specializzazione in viticoltura 
 
  Art. 120. -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  dare  delle  conoscenze
fondamentali sulla fisiologia della  vite,  in  modo  da  portare  un
miglioramento  nella  tecnica  colturale  viticola.  In   particolare
dovranno essere approfonditi  il  miglioramento  genetico  sia  delle
varieta' che  dei  portinnesti,  la  nutrizione  idrica,  minerale  e
carbonica, la propagazione, le forme di allevamento, la potatura ed i
rapporti tra qualita' ed ambiente. 
  Art. 121. - Alla scuola sono ammessi: laureati in scienze  agrarie,
in biologia, in  scienze  naturali,  in  scienze  delle  preparazioni
alimentari ed in chimica. Il numero dei posti disponibili e'  fissato
in sette per anno. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai
posti disponibili, i candidati dovranno sostenere una  prova  scritta
ed  attitudinale  e  l'ammissione  sara'  determinata  in  base  alla
graduatoria. 
  Art. 122. - Il corso di specializzazione ha la durata di anni  due,
durante i quali  gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  le
lezioni e le esercitazioni pratiche. 
  Art. 123. - La firma di frequenza e' necessaria per  la  ammissione
agli esami di profitto che saranno sostenuti alla fine di  ogni  anno
accademico. Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma,
e' prevista una prova di esame finale che vertera' sulla  discussione
di un lavoro sperimentale condotto dal candidato durante il biennio. 
  Art. 124. - La scuola  di  specializzazione  comprende  i  seguenti
insegnamenti: 
    1° Anno: 
      anatomia ed ampelografia viticola; 
      biochimica e fisiologia della vite; 
      metodologia della ricerca viticola; 
      tecniche moderne di laboratorio; 
      geografia viticola; 
      viticoltura generale (ecologia, propagazione, potatura, ecc.); 
      genetica e miglioramento della vite; 
      nutrizione della vite (idrica, minerale, carbonica). 
    2° Anno: 
      entomologia, nematologia ed acarologia viticola; 
      patologia e virologia viticola; 
      meccanica viticola; 
      tecniche  di  coltura  delle  uve  da  vino,  da  tavola  e  da
essiccare; 
      economia del mercato viticolo e cooperazione in viticoltura; 
      legislazione viticola nazionale ed internazionale; 
      enologia. 
  Ai corsi di insegnamento saranno annessi seminari, esercitazioni  e
dimostrazioni  pratiche,  nei  campi  sperimentali  viticoli  ed   il
laboratorio. 
  Art. 125. - Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto
di coltivazioni arboree e viticoltura. Gli  insegnanti  della  scuola
sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facolta'  e
nominati dal rettore. 
  Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi
docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facolta' di  agraria  o
di  altre  facolta'  dell'Universita'  cattolica  o  dell'Universita'
statale o da Universita' e  istituti  sperimentali  stranieri  o  tra
persone di riconosciuta competenza  anche  al  di  fuori  dell'ambito
universitario. 
  Art. 126. - Gli organi della scuola di specializzazione sono: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio. 
 
      Scuola di specializzazione in alimentazione del bestiame 
 
  Art.  127.  -  La  scuola  deve  dare  conoscenze  fondamentali   e
specifiche sull'alimentazione degli animali di  interesse  zootecnico
(bovini, suini, ecc.) con particolare rilievo  per  quanto  riguarda:
aspetti fisiologici e biochimici  della  nutrizione;  caratteristiche
degli alimenti in merito  a  conservazione,  valutazione  alimentare,
tossicita'; fabbisogno e  razionamento  degli  animali;  preparazione
degli alimenti, patologia della nutrizione. 
  Art. 128. - Alla scuola sono ammessi: laureati in scienze  agrarie,
medicina veterinaria, scienze  delle  produzioni  animali,  farmacia,
chimica,  chimica  industriale,  scienze  biologiche,  scienze  delle
produzioni alimentari. 
  Il numero massimo di iscrizioni e'  fissato  in  cinque  per  anno.
Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai posti  disponibili
i candidati dovranno sostenere una prova  scritta  e  attitudinale  e
l'ammissione sara' determinata in base alla graduatoria. 
  Art. 129. - Il corso di specializzazione ha la durata di  anni  due
durante i quali  gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  le
lezioni e le esercitazioni pratiche. 
  Art. 130. - La firma di frequenza e' necessaria per  la  ammissione
agli esami di profitto che saranno sostenuti alla fine di  ogni  anno
accademico. Al termine del biennio e' prevista  una  prova  di  esame
finale con la presentazione e discussione di un  lavoro  sperimentale
per il conseguimento del diploma di specialista in alimentazione  del
bestiame. 
  Art. 131. - La scuola  di  specializzazione  comprende  i  seguenti
insegnamenti: 
    1° Anno: 
      fisiologia animale; 
      biochimica della nutrizione; 
      miglioramento genetico degli animali; 
      valutazione degli alimenti. 
    2° Anno: 
      tecnica della conservazione degli alimenti; 
      tecnica mangimistica; 
      fisiologia e patologia della nutrizione; 
      zooeconomia. 
  Ai corsi di insegnamento sono annesse esercitazioni e dimostrazioni
pratiche. 
  Art. 132. - Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto
di  zootecnica.  Gli  insegnanti  della  scuola  sono  proposti   dal
direttore della stessa,  approvati  dalla  facolta'  e  nominati  dal
rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i
liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facolta' di agraria
o di altre facolta'  dell'Universita'  cattolica  o  dell'Universita'
statale o tra persone di riconosciuta competenza anche  al  di  fuori
dell'ambito universitario. 
  Art. 133. - Gli organi della scuola di specializzazione sono: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio. 
  Dopo l'art. 133 e' inserita, con il conseguente  spostamento  della
numerazione delle parti e degli articoli successivi,  la  parte  VII,
con i relativi titoli ed articoli, concernente la istituzione, presso
la facolta' di agraria, della  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
orticoltura. 
 
                              PARTE VII 
                DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI 
 
                              Titolo I 
                         FACOLTA' DI AGRARIA 
 
                        Scuola di orticoltura 
 
  Art. 134. -  La  scuola  fornisce  conoscenze  di  base  e  nozioni
specifiche sulle  piante  da  orto  e  sulla  loro  coltivazione.  In
particolare  verra'  curato  lo  studio   della   morfologia,   della
sistematica,  della  fisiologia,  del  miglioramento  genetico  delle
piante da orto, delle tecniche delle coltivazioni sia in pieno  campo
che in serra, dei problemi della difesa fitosanitaria, delle tecniche
di  conservazione  dei  prodotti,  della  commercializzazione   degli
stessi, ecc. La scuola conferisce il diploma di orticoltore. 
  Art. 135. - Alla scuola  sono  ammessi  gli  aspiranti  forniti  di
diploma di perito agrario e di agrotecnico  o  di  eventuali  diplomi
rilasciati da scuole medie superiori, di durata almeno  quinquennale,
ad indirizzo  agrario.  Cio'  al  fine  di  poter  presupporre  negli
iscritti una preparazione di base omogenea. 
  Il numero degli iscritti e' fissato in dieci per ogni anno. 
  Art. 136. - La scuola ha la durata di due anni. 
  Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza. Al termine (del primo
anno debbono essere sostenuti gli esami di profitto  e  le  eventuali
prove pratiche previste. Al secondo corso  vengono  ammessi  soltanto
coloro che hanno superato gli esami del primo anno. 
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma,   consistente   nella
discussione di un lavoro sperimentale, lo studente deve aver  seguito
tutti i corsi previsti e superato i rispettivi esami di profitto. 
  Art. 137. - Le materie di insegnamento della scuola sono: 
    1° Anno: 
      botanica generale (morfologia, anatomia e fisiologia); 
      botanica delle piante orticole; 
      principi di agronomia e tecnica delle coltivazioni I; 
      genetica vegetale, miglioramento genetico; 
      valore alimentare e conservazione degli ortaggi. 
    2° Anno: 
      entomologia generale ed orticola; 
      patologia vegetale; 
      tecnica delle culture protette e idroponiche; 
      commercializzazione e marketing degli ortaggi; 
      principi di agronomia e tecnica delle coltivazioni II. 
  I singoli  corsi  prevedono  l'intervento  di  diversi  docenti  in
relazione alla loro competenza specifica; seminari  ed  esercitazioni
pratiche sono parte integrante dei singoli corsi di insegnamento. 
  Nei corsi di botanica verra'  dato  molto  spazio  alla  fisiologia
delle piante orticole e ai cicli dei principali funghi patogeni. 
  Nel corso di genetica  vegetale  e  di  miglioramento  genetico  si
prevedono numerose esercitazioni pratiche e seminari. 
  Nei corsi di principi di  agronomia  e  di  tecnica  delle  colture
protette e idroponiche sara' data larga parte  al  lavoro  pratico  e
alla visita ad aziende specializzate. 
  Nel corso di entomologia verra' affrontato lo studio degli  insetti
utili e dannosi alle colture orticole e della difesa dei fitofagi. 
  Nel corso di patologia vegetale si esamineranno i principali agenti
patogeni, i danni arrecati e i mezzi di difesa preventiva e curativa. 
  Nel  corso  sulla  commercializzazione  e  il  marketing   verranno
impartite nozioni sulle tecniche per le  indagini  di  mercato  e  le
modalita' della commercializzazione degli ortaggi. 
  Art. 138. - I docenti  scelti  fra  gli  specialisti  del  settore,
saranno proposti dal consiglio di facolta'; la loro nomina spetta  al
rettore. 
  Direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di  agronomia.
Spetta al direttore coordinare l'attivita' didattica della scuola. 
  Art. 139. - Gli organi della scuola sono: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio. 
  Art. 140. - Le tasse e soprattasse relative alla scuola  diretta  a
fini speciali di orticoltura sono fissate nella misura seguente: 
 
    tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000
    soprattassa di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 
 
  I contributi sono stabiliti all'inizio di ogni anno  dal  consiglio
di amministrazione, sentito il parere del consiglio di facolta'. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978 
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 308