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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1213

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 23/05/2024
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Testo in vigore dal: 26-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1073 e modificato con regio decreto 16
ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Catania  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
Istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art.  176  -  all'elenco  delle  scuole  di  specializzazione  in
medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
      la   scuola   di   specializzazione   in   oculistica  muta  la
denominazione   in   quella   di   scuola   di   specializzazione  in
oftalmologia;
      la   scuola   di   specializzazione   in   chirurgia   muta  la
denominazione  in  quella  di scuola di specializzazione in chirurgia
generale;
      la   scuola  di  specializzazione  in  odontoiatria  e  protesi
dentaria   muta   la   denominazione   in   quella   di   scuola   di
specializzazione in odontostomatologia;
      la  scuola  di  specializzazione  in  ematologia  clinica  e di
laboratorio   muta   la   denominazione   in   quella  di  scuola  di
specializzazione in ematologia generale;
      la   scuola   di  specializzazione  in  otorinolaringoiatria  e
patologia  cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola
di specializzazione in otorinolaringoiatria.
    Allo  stesso  elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in
psichiatria.
  L'art.   209   e'   modificato   nel   senso   che   la  scuola  di
specializzazione  in  oculistica  muta  la denominazione in quella di
scuola di specializzazione in oftalmologia.
  L'art.  211,  primo comma, e' modificato nel senso che la scuola di
specializzazione  in  chirurgia  muta  la  denominazione in quella di
scuola di specializzazione in chirurgia generale.
  L'art.  215,  primo comma, e' modificato nel senso che la scuola di
specializzazione   in   odontoiatria   e  protesi  dentaria  muta  la
denominazione   in   quella   di   scuola   di   specializzazione  in
odontostomatologia.
  Gli   articoli   227,   228   e   230,   relativi  alla  scuola  di
specializzazione  in  ematologia clinica e di laboratorio che muta la
denominazione  in  quella di scuola di specializzazione in ematologia
generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in ematologia generale
  Art.   227.   -   Presso   la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'    di   Catania   e'   istituita   una   scuola   di
specializzazione in ematologia generale.
  Art.  228.  - Il corso di studi della scuola di specializzazione in
ematologia generale ha la durata di tre anni.
  Art. 230. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
  L'art.  232,  primo comma, e' modificato nel senso che la scuola di
specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
muta  la  denominazione  in  quella  di scuola di specializzazione in
otorinolaringoiatria.
  L'art. 254, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia,
e' abrogato e sostituito dal seguente:
  Art.  254.  -  Ammissione  per titoli ed esami. Non sono consentite
abbreviazioni di corso.
  L'art.   261,   relativo   alla   scuola   di  specializzazione  in
endocrinologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
  Art. 261. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
  Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
psichiatria.
  Scuola di specializzazione in psichiatria
  Art.  265.  -  La  durata  del  corso  di  studi  per  la scuola di
specializzazione in psichiatria e' di quattro anni.
  Non sono consentite abbreviazioni di corso.
  Art. 266. - Il programma di insegnamento e il seguente:
    1° Anno:
      1) anatomia ed istologia del sistema nervoso;
      2) fisiologia del sistema nervoso;
      3) biochimica del sistema nervoso;
      4) genetica (elementi);
      5) psicologia generale;
      6) psicopatologia (I);
      7) semeiotica psichiatrica.
    2° Anno:
      1) anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
      2) patologia speciale e diagnostica neurologica;
      3) patologia speciale e diagnostica neurologica;
      4) neuro radiologia;
      5) endocrinologia e neurologia vegetativa;
      6) elettroencefalografia.
    3° Anno:
      1) patologia speciale psichiatrica;
      2) psicopatologia (II);
      3) clinica psichiatrica (I);
      4) psicologia clinica e psicodiagnostica;
      5) psicofarmacologia;
      6) psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
      7) esami di laboratorio.
    4° Anno:
      1) clinica psichiatrica (II);
      2) terapia psichiatrica generale;
      3) psicoterapia;
      4) neuropsichiatria infantile;
      5) psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
      6)  psichiatria  sociale  (del  lavoro,  scolastica,  igiene  e
profilassi mentale).
  Art. 267. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per
il  primo,  terzo  e  quarto anno in clinica psichiatrica, sede della
scuola.
  Tale  internato  potra'  essere  ridotto a non meno di quattro mesi
all'anno  per  i  medici  che  prestino regolare servizio in ospedale
psichiatrico o in una divisione psichiatrica ai un ospedale civile.
  L'internato e' obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede
della  scuola)  per  l'intero anno scolastico, salvo per i medici che
prestino   regolare  servizio  in  ospedale  psichiatrico  o  in  una
divisione  psichiatrica  di ospedale civile per i quali potra' essere
ridotto  a  non meno di mesi sei e per i medici che prestino regolare
servizio  in un reparto neurologico per i quali potra' essere ridotto
a non meno di mesi quattro.
  Art. 260. - Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il
superamento degli esami di ciascun corso.
  Art.  269.  - Il numero massimo degli allievi e' di tre per anno di
corso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 347