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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 955

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

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Testo in vigore dal: 1-1-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1976,  n. 8, convertito, con
modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   605,   concernente  disposizioni  relative  all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605,  recante  disposizioni  relative  all'anagrafe  tributaria  e al
codice  fiscale  dei  contribuenti,  modificato  con  il  decreto del
Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11  agosto 1975, n. 440, e con il
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sono
apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

  Art.  4  - al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
    "a)  per  le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
    b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche,  la
denominazione,  la  ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.
Per   le   societa',   associazioni   o  altre  organizzazioni  senza
personalita'  giuridica,  devono essere inoltre indicati gli elementi
di  cui  alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza";

    il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Nell'indicazione  della  sede  e  del  domicilio  fiscale devono
essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento
postale".

  Art.  6  -  la  lettera  b)  del  primo  comma  e' sostituita dalla
seguente:
    "b)  richieste  di  registrazione,  di  cui  all'ultimo comma del
presente  articolo,  degli  atti  da registrare in termine fisso o in
caso  d'uso  relativamente  ai  soggetti  destinatari  degli  effetti
giuridici   immediati   dell'atto,  esclusi  gli  atti  degli  organi
giurisdizionali  e quelli elencati nella tabella allegata al presente
decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto,
di  aggiungere  all'elenco  atti  dai  quali  non  risultino  fatti o
rapporti  giuridici  indicativi di capacita' contributiva o escludere
atti  dai  quali  risultino  fatti o rapporti giuridici indicativi di
capacita'  contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di  codice  fiscale  nelle  richieste  di  registrazione  degli  atti
pubblici  formati  e delle scritture private autenticate prima del 10
gennaio  1978, nelle scritture private non autenticate presentate per
la   registrazione   prima  di  tale  data,  nonche'  nelle  note  di
trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli
atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia'
iscritti nel pubblico registro automobilistico";

    nella  lettera  c)  del  primo  comma le parole "relativamente ai
soggetti  da  cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati"
sono sostituite dalle parole: "relativamente alla societa' emittente,
ai  soggetti  da  cui provengono se diversi dalla societa' emittente,
agli  intestatari  o  cointestatari  del  titolo,  nonche' agli altri
soggetti  per  cui  tale  indicazione  e'  richiesta  nel  modello di
comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze";

    nella lettera d) del primo comma dopo le parole: "dichiarazioni e
relativi  allegati"  sono  soppresse le parole: "con esclusione delle
dichiarazioni  periodiche  diverse dalle annuali". Le parole: "Non e'
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle note di
voltura  per  le quali le domande sono state presentate anteriormente
al   1   gennaio   1978",  sono  sostituite  dalle  parole:  "Non  e'
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande
e  note  di  voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture
private autenticate anteriormente al 10 gennaio 1978";

    nella  lettera  e)  del primo comma, dopo le parole: "domande per
licenze  di  produzione,  commercio o mediazione di oggetti e metalli
preziosi",  sono  soppresse  le  parole:  "domande  di  brevetti  per
invenzioni  industriali  e  per modelli di utilita'"; dopo le parole:
"di  scuole  non  statali",  sono aggiunte le parole: "concessioni in
materia  edilizia  e  urbanistica  rilasciate ai sensi della legge 28
gennaio  1977,  n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni
ed ai progettisti dell'opera";

    la lettera f) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
    "f)   domande  di  iscrizione,  variazione  e  cancellazione  nei
registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai
soggetti   che   esercitano   l'attivita';   domande  di  iscrizione,
variazione  e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti
per  l'esercizio  di  attivita' professionali e di altre attivita' di
lavoro   autonomo,   relativamente   ai   soggetti   che   esercitano
l'attivita'.";

    il terzo comma e' soppresso;

    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  registrazione  degli  atti,  diversi  da quelli degli organi
giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo
atto.  La  richiesta  deve  essere  redatta in conformita' ai modelli
approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le
indicazioni prescritte nei modelli stessi".

  L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
    "Gli  uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati  e  le  notizie  riguardanti  gli  atti  di  cui alla lettera g)
dell'art. 6.
  Le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni  di  cui  alla lettera f) dell'art. 6. Le comunicazioni
delle   iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli  albi  degli
artigiani  saranno  omesse  dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  ed  agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio
dei suddetti dati nei registri delle ditte.
  Gli  ordini  professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla
tenuta  di  albi,  registri  ed  elenchi,  che  verranno indicati con
decreto  del  Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe
tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
  Le  comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite
entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed
alle  iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni intervenute nell'anno
precedente.
  Gli  ordini  professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla
tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art.
6,  ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti
attivita'  professionale  devono  comunicare  all'anagrafe tributaria
medesima  i  dati  necessari  per  il completamento o l'aggiornamento
della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
  I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche,
che  non  siano  tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le
notizie  previste  dall'art.  35  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  devono
comunicare  all'anagrafe  tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta
estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione
o fusione.
  Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono indicare il
numero  di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si
riferiscono  e  devono  essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione
e'  sottoscritta dalla persona preposta allo ufficio che ha emesso il
provvedimento.
  Le  modalita'  delle  comunicazioni  sono stabilite con decreto del
Ministro per le finanze".

  Art. 8 - al primo comma, dopo le parole: "di cui al precedente art.
4"  sono  aggiunte  le  parole: "nonche' gli altri dati utili per una
completa  individuazione  del  soggetto  ai fini dell'accertamento di
tributi o contributi".

  L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  11  -  Indicazione  del  numero  di  codice  fiscale nelle
richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private. -
Il  pubblico  ufficiale  che  redige o autentica atti per i quali, in
base  alle  norme  del  presente decreto, deve essere indicato, nelle
richieste   di   registrazione,   il  numero  di  codice  fiscale  di
determinati soggetti, e' tenuto a richiederlo agli interessati.
  Qualora   i   soggetti  interessati  dichiarino  di  non  essere  a
conoscenza   del  proprio  numero  di  codice  fiscale,  il  pubblico
ufficiale  deve  farne  menzione  nella  richiesta  di  registrazione
indicando  gli  elementi  previsti dal primo comma dell'art. 4, salva
l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.
  Per  gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro
rappresentanti,  qualora  non siano a conoscenza del numero di codice
fiscale   di  altri  soggetti  destinatari  degli  effetti  giuridici
dell'atto,  debbono  fornire  al  pubblico ufficiale o indicare nella
richiesta  di  registrazione  della scrittura privata i dati previsti
dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti".

  Art.  13  -  nel  quarto comma, dopo le parole "per gli atti di cui
all'art.  6,  primo  comma,  lettere  b),  d) e g)" sono soppresse le
parole: "e' terzo comma";

    l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
    "Se  le  comunicazioni  previste  dall'art.  7  e dal terzo comma
dell'art. 16 non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica,
a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena
pecuniaria  da  lire  cinquantamila  a  lire  dieci  milioni;  se  le
comunicazioni  vengono  effettuate entro trenta giorni dalla scadenza
del  termine  si  applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire
cinquantamila.  In  caso  di  comunicazioni  incomplete o inesatte si
applica  la  pena  pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per
ciascuna omissione o inesattezza";

    il decimo comma e' sostituito dal seguente:
    "Chi  non restituisce nel termine stabilito il questionario o non
compila  gli  allegati  alle dichiarazioni dei redditi o dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  indicati  all'art.  8,  e' punito con la pena
pecuniaria da lire ventimila a lire centomila; se la restituzione del
questionario  avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine,
si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.
Se  i dati indicati nel questionario o negli allegati sono incompleti
o  inesatti,  si  applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire
centomila".

  L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
    "Le  pene  pecuniarie  previste  per la violazione degli obblighi
stabiliti  dal  presente  decreto  sono  irrogate,  in relazione alle
rispettive   competenze,  dagli  uffici  distrettuali  delle  imposte
dirette  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  55  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli uffici
provinciali   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  con  le  modalita'
indicate  nell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633, e dagli uffici del registro con le modalita'
indicate  nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 634.
  Le  pene  pecuniarie  previste  per  la  violazione  degli obblighi
stabiliti dal presente decreto accertate dal centro informativo della
Direzione   generale   per  l'organizzazione  dei  servizi  tributari
relativamente  alle comunicazioni previste dagli articoli 7 e 16 sono
irrogate con le modalita' indicate nella legge 7 gennaio 1929, n. 4".

  Art.  16 - nel primo comma, le parole: "di cui al terzo comma" sono
sostituite dalle parole: "di cui al sesto comma";

    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le  camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
gli  uffici  pubblici  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 6 devono
comunicare  all'anagrafe  tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con
le  modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro per le finanze, i
dati  e  le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel
terzo  comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione
ivi prescritta non e' stata richiesta. Gli ordini professionali e gli
altri  enti  ed  uffici  preposti alla tenuta degli albi, registri ed
elenchi  tenuti  alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7
devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  con  le modalita' e nei
termini  stabiliti  con decreto del Ministro per le finanze, i dati e
le  notizie  riguardanti  le  iscrizioni  previste  nel  terzo  comma
dell'art.   21,  compresi  quelli  per  i  quali  l'integrazione  ivi
prescritta non e' stata richiesta".

  Art.  20  -  nell'ultimo  comma,  le  parole:  "dal  secondo  comma
dell'art. 7" sono sostituite dalle parole: "dal secondo e terzo comma
dell'art. 7".