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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 31-12-1977
al: 28-2-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti
per la finanza locale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri   per   il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per
l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  bilancio  di  previsione dei comuni e delle province per l'anno
1978  deve  essere  deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1978,
previa approvazione del conto del tesoriere relativo all'anno 1977.
  E' fatto divieto ai comuni e alle province di ricorrere a qualsiasi
forma  di  indebitamento,  con  esclusione sia delle anticipazioni di
tesoreria,  nei  limiti  dei tre dodicesimi delle entrate afferenti i
primi   tre  titoli  del  bilancio  di  entrata  dell'ente  accertate
nell'anno 1977, sia dei mutui per spese di investimento.
  Nessun  mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di
ciascuna  rata  di  esso,  sommato a quelli dei mutui precedentemente
contratti,  supera  il  25  per cento delle entrate degli enti locali
relative ai primi tre titoli del bilancio.
  Gli  enti  che  hanno  gia' approvato il bilancio di previsione per
l'anno  1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute
nel presente decreto.
  Nel  bilancio  di  cui al primo comma, sara' compresa la perdita di
gestione   delle   aziende   speciali   di  trasporto  accertata  per
l'esercizio  1977  o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di
quella accertata per l'esercizio 1976.