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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 944

Proroga dei termini di cui all'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 42 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1978)
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Testo in vigore dal: 1-3-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169; 
  Considerato che il 31 dicembre 1977 cessano di avere  efficacia  le
convenzioni per l'esercizio dei servizi  marittimi  nei  settori  del
"Medio Adriatico" e dell'"Alto Adriatico"; 
  Ritenuta la straordinaria ed urgente necessita' di provvedere  alla
proroga delle convenzioni stesse per assicurare  le  continuita'  dei
collegamenti marittimi nei menzionati settori; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri: 
  Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile,  di  concerto
con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per  le
poste e le telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  ((L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n.  169,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5  gennaio  1953,  n.
34, 26 marzo 1959, n. 178, e  15  dicembre  1959,  n.  1111,  tra  il
Ministero della marina mercantile  e  le  societa'  "Linee  marittime
dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico"  per  l'esercizio  dei
servizi marittimi  sovvenzionati  di  carattere  locali  dei  settori
"E"(medio  Adriatico)  ed  "F"  (alto  Adriatico)  cessano  di  avere
efficacia alla data del 31 dicembre 1978. 
  Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel
periodo 30 giugno 1975-31 dicembre  1978,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17  della  legge
20 dicembre 1974, n. 684. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore  sviluppo
dell'interscambio commerciale con la costa orientale  dell'Adriatico,
il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato  a  corrispondere
previa convenzione alla societa'  per  azioni  "Lloyd  Triestino"  di
navigazione il contributo annuo di avviamento previsto  dall'articolo
4 lettera a) della legge 20  dicembre  1974,  n.  684,  e  successive
modificazioni".))