stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 940

Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 31-12-1977
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6
giugno  1974,  n.  298,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
entro  il  quale  coloro  che  al  31  ottobre  1977  gia' esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi, devono provvedere a
richiedere  l'iscrizione  nell'albo, e' ulteriormente prorogato al 30
aprile 1978.