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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1977, n. 892

Modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 03 febbraio 1978, n. 23 (in G.U. 08/02/1978, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1978)
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Testo in vigore dal: 13-12-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  6  della  legge  14 aprile 1977, n. 112, relativo al
pagamento  della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di
dicembre al personale statale;
  Visto  l'art.  370  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n. 827,
modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28 febbraio
1974, n. 119;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di consentire al Ministro per il
tesoro  di  avvalersi  della  disposizione  contenuta nel sesto comma
dell'art. 370 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per il pagamento ai dipendenti statali della tredicesima mensilita'
e  della rata di stipendio del mese di dicembre, previsto dall'art. 6
della  legge  14  aprile  1977, n. 112, e' applicabile anche il sesto
comma  dell'art.  370  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28 febbraio
1974, n. 119.