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LEGGE 31 ottobre 1977, n. 804

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-11-1977
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1977,  n.  688,
concernente proroga del  termine  previsto  dall'articolo  228  della
legge 19 maggio 1975, n. 151, con la seguente modificazione: 
 
  All'articolo 1, dopo le parole: legge 19 maggio 1975, n. 151,  sono
aggiunte le seguenti: "entrata in vigore il 20 settembre 1975,". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                ANDREOTTI - BONIFACIO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO