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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 798

Distillazione agevolata di patate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1977, n. 939 (in G.U. 30/12/1977, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1977)
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Testo in vigore dal:  6-11-1977 al: 30-12-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione, nella campagna di commercializzazione 1977-78 delle patate, un determinato quantitativo di prodotto al fine di non appesantire il mercato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, entro il 28 febbraio 1978, patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, Franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L. 36.000 per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto.
Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione.