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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 798

Distillazione agevolata di patate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1977, n. 939 (in G.U. 30/12/1977, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1977)
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Testo in vigore dal: 31-12-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di avviare alla distillazione,
nella  campagna  di  commercializzazione  1977-78  delle  patate,  un
determinato  quantitativo  di  prodotto al fine di non appesantire il
mercato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto  con  i  Ministri  per  le  finanze,  per  il  tesoro  e per
l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  favore  delle  distillerie  che  forniscano  la  prova  di  aver
acquistato   ((da   organismi  cooperativi  legalmente  costituiti  e
organismi  associativi  di  produttori  agricoli  riconosciuti  al 29
ottobre  1977,  data di emanazione del presente decreto-legge)) entro
il  ((30  aprile 1978)), patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500
al  quintale,  Franco  stabilimento  di conservazione degli organismi
medesimi,  si  applica,  sino  ad  un  limite massimo di 2 milioni di
quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite
di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di
fabbricazione  di  L.  ((55.550)) per ettanidro e nella esenzione dei
diritti erariali sull'alcool ottenuto.
  ((La  riduzione  di cui al precedente comma e' fissata in L. 57.650
qualora  il  ritiro  delle  patate  avvenga  a  distanze superiori ai
duecento  chilometri  dagli  impianti di distillazione e in L. 61.850
nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento
chilometri.
  Sull'alcool  ottenuto  dalle  distillazioni  successive  di patate,
limitatamente  al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo
comma  del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale
costituzione  o del loro riconoscimento, e' applicata l'esenzione dei
diritti erariali))
  Con  successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
di  concerto  con  il Ministro per le finanze, ((sentite le regioni))
saranno  emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione.
  ((Il  controllo  in  ordine  all'effettivo  acquisto dai produttori
agricoli  delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo
previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene
demandato  alle  regioni  che  lo eseguiranno tramite gli ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  o  tramite  altri organismi tecnici da
esse designati.))