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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1977, n. 706

Modificazioni alla legge 1 giugno 1977, n. 285.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1977, n. 864 (in G.U. 02/12/1977, n.329).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/1977)
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Testo in vigore dal: 3-12-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Considerata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  ampliare la sfera di
applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di   concerto  con  il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((  I  giovani  iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4
della  legge  1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai
datori  di  lavoro  indicati  all'articolo 11, terzo comma, punto 6),
della legge 19 aprile 1949, n. 264.
  A  tal  fine  detti  datori  di  lavoro  hanno facolta' di avanzare
richiesta  nominativa.  Il  contratto  di  lavoro  e'  stipulato  per
iscritto  ed  e'  esente  da  imposta di bollo e di registro. Esso e'
rimesso   in   copia   alla   competente   sezione   di  collocamento
contestualmente alla presentazione della richiesta)).